Art. 9.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai centralinisti e agli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6,00 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Restano ferme eventuali disposizioni di maggiore favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro di settore».

      2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».